Esistono diverse tipologie di tasse associate al mondo immobiliare, che si dividono principalmente in tasse di natura reddituale, tasse patrimoniali e imposte sui trasferimenti. Le unità immobiliari, da sempre, hanno rappresentato una delle forme di investimento più sicure per le famiglie. Veri e propri beni rifugio verso i quali far convergere i propri risparmi. Come tutte le forme di investimenti, anche le case sono tassate, alimentando il sistema tributario statale.
Le tasse di natura reddituale partono dal presupposto che qualsiasi immobile di proprietà possa generare un reddito tassabile. Fanno parte di questa categoria l’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone fisiche), l’IRES (Imposta sul Reddito delle Società) e la Cedolare Secca, che sostituisce la normale tassazione IRPEF nei casi di locazione per uso abitativo con una cedolare secca pari al 21% sul canone d’affitto.
Le tasse di natura patrimoniale sono invece imposte caratterizzate dal presupposto che il contribuente sia proprietario di un bene immobile. Questa tipologia di tassazione è variata molto negli anni. Oggi, sono sottoposti alla tassazione tutti gli immobili ad esclusione dell’abitazione principale. Le due tasse principali legate a questa sfera passano sotto il nome di IMU (Imposta Municipale Propria), calcolata sulla base di un’aliquota statale modificabile dai diversi comuni, e la TARI (Tassa sui Rifiuti), versata nel momento in cui l’immobile è utilizzato da qualsiasi persona che possa produrre dei rifiuti urbani. Attenzione, perchè la TARI è da versare anche per la sola presenza di arredi e utenze allacciate.
L’ultimo tipo di imposte del mondo immobiliare riguarda le imposte sui trasferimenti che derivano dai passaggi di proprietà o di possesso. La vendita, la locazione, la successione, l’usufrutto e la donazione attivano di fatto la necessità di pagare questa tipologia di tasse allo Stato. I contribuenti sono dunque tenuti a pagare l’imposta di registro, versata all’atto di registrazione di un atto con il quale si trasferisce un immobile, l’imposta ipotecaria, dovesse essere l’immobile oggetto di ipoteca, e l’imposta catastale, da convenire dopo la voltura in sede catastale.